Occhio ai mutui in valuta estera: le banche hanno l’obbligo di informare i clienti sui rischi di cambio. L’ha stabilito la Corte di Giustizia Europea discutendo un caso romeno e sottolineando che spetta alle autorità nazionali tutelare i consumatori.
Ecco la storia su cui ha deciso la Curia che ha come di consueto un carattere generale.
Negli anni 2007 e 2008, la sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e altre persone, che percepivano all’epoca i loro redditi in lei rumeni (RON), hanno sottoscritto con la banca rumena Banca Românească mutui espressi in franchi svizzeri (CHF) al fine di acquistare beni immobili, rifinanziare altri crediti o soddisfare esigenze personali.

In forza dei contratti di mutuo conclusi tra le parti, i mutuatari si impegnavano a rimborsare le rate mensili dei crediti in CHF e accettavano di assumersi il rischio connesso alle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio del RON rispetto al CHF.

Successivamente, il tasso di cambio in questione è variato considerevolmente a danno dei mutuatari. Questi ultimi hanno adito i giudici rumeni per far dichiarare che la clausola, in base alla quale il credito deve essere rimborsato in CHF senza tener conto dell’eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio, costituisce una clausola contrattuale abusiva non vincolante per gli stessi, conformemente a quanto prevede una direttiva dell’Unione . I mutuatari affermano, in particolare, che, al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che i mutuatari avrebbero potuto trarne, senza indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola controversa, alla luce di tale prassi della banca, deve essere considerata abusiva.

In tale contesto, la Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea, Romania) ha così interrogato la Corte di giustizia in merito alla portata dell’obbligo delle banche di informare i clienti circa il rischio di tasso di cambio connesso ai mutui espressi in valuta estera.

Con la sua sentenza, la Corte constata che la clausola contestata fa parte dell’oggetto principale del contratto di mutuo, cosicché il suo carattere abusivo può essere esaminato alla luce della direttiva soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile. Infatti, l’obbligo di rimborsare un credito in una determinata valuta costituisce “un elemento essenziale del contratto di mutuo, dal momento che esso riguarda non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell’obbligazione del debitore”.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che “il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile impone altresì che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione”. Se del caso, il contratto deve parimenti mettere in evidenza il rapporto tra tale meccanismo e quello previsto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, questo il passaggio chiave della decisione della Corte Ue, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Tale questione dovrà quindi essere esaminata dal giudice rumeno alla luce dell’insieme degli elementi evidenziati dai giudici comunitari, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione di un contratto di mutuo.

Più in particolare, spetta al giudice nazionale verificare se il consumatore sia stato informato dell’insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo.

In tale contesto, la Corte ha infine precisato che “gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le loro decisioni con prudenza e in piena consapevolezza”. Pertanto, tali informazioni devono riguardare non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l’impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo.