Il seguente contributo è parte della rubrica “Europa al voto” nata dalla collaborazione tra La Nuova Europa e la redazione de Lo Spiegone. Questo articolo è a cura di Andrea Giuliani.

 

Il Parlamento europeo nasce insieme a quella che oggi è diventata l’Unione europea come Assemblea comune della CECA (Comunità Europea dell’Acciaio e del Carbone). L’evoluzione della Comunità economica europea è stata accompagnata da quella della sua istituzione rappresentativa degli interessi democratici. Oggi conosciamo il Parlamento europeo nella forma datagli dal Trattato di Lisbona (2009), con compiti profondamente mutati rispetto a quelli originari.

Come è cambiato il PE nel tempo

In origine, l’istituzione risultava poco rappresentativa. I membri del PE erano scelti dai parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro, non risultando quindi espressione diretta della cittadinanza europea. Inoltre, i procedimenti con cui avveniva questa elezione trasponevano a livello europeo le maggioranze dei risultati delle elezioni nazionali, con il rischio di sottorappresentare le minoranze. Infine, il doppio mandato (nazionale ed europeo) unito alle scarse competenze attribuite allora al PE facevano sì che i deputati si concentrassero maggiormente sul loro ruolo di parlamentari nazionali che non su quello europeo.

Con l’intento di dare un nuovo slancio al processo di integrazione europea, alla conferenza del vertice di Parigi (1974) gli Stati membri decisero di introdurre l’elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo, adottando un’ottica federalista e internazionale della costruzione europea. Per questo motivo, dopo la ratifica da parte di tutti gli SM, l’elezione diretta del Parlamento europeo è diventata possibile nel luglio 1978 e le prime elezioni a suffragio universale diretto si sono svolte il 7 e il 10 giugno 1979. Un evento decisivo, poiché il Parlamento ha rappresentato la prima istituzione a carattere universale e democratica a  livello comunitario.

Nel tempo, il Parlamento europeo è riuscito anche a guadagnare sempre maggiori poteri istituzionali. Come, ad esempio, l’inserimento delle risorse proprie come metodo di finanziamento, per cui l’Unione non deve fare affidamento esclusivamente ai contributi degli Stati membri, e l’ampliamento degli ambiti di competenza dell’UE. Attraverso queste riforme interne, il PE da istituzione secondaria è diventato una delle più influenti sul piano della politica europea.

Che cosa fa

Secondo il Trattato sull’Unione Europea (TUE):

  1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge la Commissione e il suo presidente.
  2. Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Il loro numero non può essere superiore a 750, più il presidente. Dopo la Brexit e in vista delle prossime elezioni, però, il numero dei deputati è stato portato ad un totale di 720. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di 96 seggi.
  3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
  4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.

La funzione legislativa

La funzione legislativa consiste nell’adozione di una legge europea (un atto legislativo), la quale può assumere sostanzialmente tre forme: regolamento, direttiva e decisione.

Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. È direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e ai suoi cittadini (sia persone fisiche che giuridiche). La direttiva è un atto non rivolto ai singoli ma agli Stati. I quali sono obbligati a raggiungere gli obiettivi che vengono fissati nella direttiva stessa tramite un processo di “trasposizione” nella norma nazionale. La decisione è una forma di atto peculiare che assume valenza legislativa se viene adottata con la procedura legislativa ordinaria. È vincolante in tutte le sue parti, e indica i destinatari per cui è obbligatoria.

La funzione legislativa viene svolta essenzialmente seguendo due tipi di procedure: la procedura legislativa ordinaria e le procedure legislative speciali. Entrambe le procedure partono con una proposta di atto legislativo da parte della Commissione europea e vede poi i due co-legislatori (Parlamento e Consiglio dell’Unione europea) lavorare insieme per trovare un accordo sul testo definitivo.

Nella procedura legislativa ordinaria, Parlamento e Consiglio hanno essenzialmente le stesse funzioni e si trovano su un piano paritario. Essi discutono al loro interno la proposta della Commissione, propongono degli emendamenti e cercano infine di trovare un accordo su un disegno che soddisfi entrambi.

Nella procedura legislativa speciale invece si ha uno sbilanciamento a favore di uno dei due co-legislatori. Il quale, in genere, acquista più rilievo nella formazione dell’atto legislativo. L’altro invece è coinvolto solo marginalmente, venendogli richiesto solamente di approvare l’atto finale prima della sua adozione. Lo sbilanciamento avviene solitamente in favore del Consiglio, per via del fatto che è un organo intergovernativo rappresentante gli Stati membri.

La funzione di bilancio

L’Unione europea per finanziare tutte le attività negli ambiti di sua competenza ricorre al sistema di risorse proprie. Un atto in cui si stabiliscono le fonti da cui l’Unione può attingere.

Per decidere come spendere queste risorse si utilizzano sostanzialmente due strumenti: il quadro finanziario pluriennale e il budget annuale. Il quadro finanziario pluriennale è lo strumento tramite cui l’Unione fissa gli importi massimi di ogni categoria di spesa (che corrispondono ai grandi settori di attività dell’Unione).

Il quadro è stabilito di norma per un periodo di almeno 5 anni, ma il periodo è variabile, (quello attuale è quello 2021-2027). Il procedimento coinvolge sia il Consiglio che il PE che sono dotati di pari poteri in questo ambito. Per l’adozione del quadro è necessaria l’approvazione del PE a maggioranza dei suoi membri. A questa segue una votazione al Consiglio, che deve essere all’unanimità.

Le altre funzioni

Le altre funzioni conferite al PE dal TUE sono quelle di controllo politico e quelle consultive. La prima è quella più importante, in particolare nei confronti della Commissione. Tra le due istituzioni infatti esiste un rapporto di fiducia (come quello che esiste tra Parlamento italiano e governo).

Il Parlamento nomina il presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo. Una volta scelto il presidente della Commissione, vengono selezionati i commissari e il suo vicepresidente, sempre su proposta del Consiglio europeo. Essi sono poi sottoposti a un voto di approvazione del PE.

Sia i singoli deputati che il PE nella sua interezza possono presentare delle interrogazioni (ottenere informazioni su un fatto specifico) e delle interpellanze (mira a conoscere i motivi o gli intendimenti della politica su una questione) alla Commissione, la quale è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto. Il PE ha anche il potere di costituire una commissione temporanea d’inchiesta per esaminare denunce di infrazione o di cattiva amministrazione del diritto dell’Unione.

Il mezzo di controllo più importante, però, è dato dalla mozione di censura. Per via del rapporto di fiducia che intercorre tra il Parlamento eletto e la commissione designata, qualora questo rapporto di fiducia venga a mancare, tramite questo procedimento il PE può provocare le dimissioni della Commissione.

Il Parlamento europeo negli ultimi 5 anni: un nuovo approccio?

Con la pandemia da Covid-19 è venuta in rilievo l’importanza dell’Unione sul piano finanziario. Mentre la crisi vissuta tra 2009 e 2012 è stata affrontata soprattutto a livello intergovernamentale, tramite accordi conclusi fuori dal quadro normativo dell’Unione dai leader dei Paesi membri, questo non è accaduto con la crisi economica causata dalla pandemia.

La crisi infatti è stata affrontata in maniera sorprendentemente coesa dall’Unione e dalle sue istituzioni. È in questo modo che si è riusciti ad istituire il Next generation EU finanziato tramite il debito comune europeo. Soprattutto con la pandemia e l’invasione dell’Ucraina si è rivelata fondamentale la capacità acquisita dal PE di adottare e quindi modificare il budget annuale e pluriennale. Ciò che ha permesso e permette tutt’ora di finanziare misure di emergenza per far fronte alle crisi.

Il Parlamento europeo negli ultimi 5 anni: l’ambiente

Nell’ultima tornata legislativa (2019-2024) ci sono stati dei temi su cui l’Unione europea è stata precorritrice rispetto al dibattito pubblico nazionale. Tra questi si segnalano il cambiamento climatico, le crisi finanziarie, la digitalizzazione, la politica migratoria e i diritti umani.

Partendo dal tema dei cambiamenti climatici, la politica di maggiore interesse ha riguardato  il Green Deal Europeo. Con questo termine si indica una serie di misure, soprattutto legislative, con cui l’Ue mira a ridurre l’impatto ambientale che hanno le industrie e i cittadini europei per limitare l’aumento della temperatura terrestre a 1,5° rispetto all’era preindustriale.

La partenza del progetto è stata accolta con molto entusiasmo. In particolare, con l’approvazione di leggi importanti, come quella che prevedeva la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e il relativo piano di attuazione. Ultimamente le cose si stanno invece facendo più complicate. Sta infatti emergendo una certa insofferenza verso queste misure che sembrano portare ad un rallentamento del processo.

Ad esempio, l’anno scorso è saltato l’accordo sul divieto di inserimento delle auto a diesel tra le categorie esentate nel  Regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 tra i veicoli leggeri (le automobili). Più recentemente invece le proteste degli agricoltori hanno mostrato la loro potenza contrattuale sul piano politico ottenendo concessioni anche a scapito delle misure previste nel Green deal.

Questi eventi hanno influito su quello che potrebbe essere considerato un altro passo in avanti nella lotta al cambiamento climatico, quale la legge sul ripristino della natura approvato nel febbraio 2024. La legge pone come obiettivo quello di ripristinare il 20% delle terre e dei mari entro la fine del decennio. Ciò significa, nei progetti della Commissione, recuperare gli ecosistemi degradati o distrutti e ristabilire il loro equilibrio interno tramite misure specifiche divise per macro sistemi che sono stati individuati.

Il Parlamento europeo negli ultimi 5 anni: il digitale

Un’altra priorità è rappresentata dalle tecnologie digitali. Un pilastro di questa politica è stato il GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati (reg.679/2016). A ormai sei anni dall’approvazione del regolamento è possibile constatarne una complessiva efficacia anche se non priva di problemi. Problemi legati soprattutto alla concreta applicazione delle norme da parte degli Stati membri e dalle autorità competenti.

Sfruttando la mancata specificazione delle norme, dovuta alla necessaria genericità di un testo normativo come quello di un regolamento, gli Stati hanno finito con applicare le disposizioni in maniera diversa. Creando così un quadro abbastanza eterogeneo all’interno dell’Unione.

L’Unione si è poi negli ultimi anni indirizzata a regolamentare il mercato digitale soprattutto attraverso due leggi. La legge sui mercati digitali (regolamento 1925/2022) da un lato e la legge sui servizi digitali (regolamento 2065/2022) dall’altro. Le due normative hanno l’obiettivo di regolamentare il mercato delle piattaforme digitali su più fronti. Ma soprattutto dal punto di vista della concorrenza e del loro impatto su democrazia, diritti fondamentali ed economia. Mirando dunque a colmare lo squilibrio tra consumatori e  grandi società.

Da ultimo infine è stata approvata lo scorso 14 marzo dal Parlamento Europeo la prima regolamentazione del mercato delle intelligenze artificiali tramite il cosiddetto “Artificial Intelligence act” (proposta di regolamento che dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE entro la fine della legislatura). Le norme puntano a definire il settore e proteggere i diritti delle persone legati alla privacy, al diritto d’autore e al poter distinguere tra immagini reali o generate artificialmente.

 

Le prospettive della transizione

Le incognite maggiori derivano da come sarà applicato il regolamento e se abbia effettivamente una capacità di tutela di questo mercato.

C’è anche chi ha sottolineato i possibili problemi della regolamentazione di un mercato così giovane e in rapida crescita, che potrebbe causare problemi allo sviluppo di un’industria europea del settore. Facendo quindi prevalere altri Paesi come Stati Uniti e Cina, sede al momento delle maggiori imprese di intelligenza artificiale.

Questo tipo di regolamentazione potrebbe creare un ambiente tutelato per permettere un’evoluzione europea in questo campo. Ma allo stesso tempo potrebbe anche porre un freno a questo sviluppo, facendo inevitabilmente prevalere i competitor stranieri.

 

Fonti e approfondimenti