L’Omnibus digitale sull’IA introduce due divieti che entrano in vigore fra due mesi e mezzo e allo stesso tempo rinvia di sedici mesi gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Per l’Italia, che si era mossa per prima, la novità non è il divieto in sé: è chi ne risponde.
Il 3 ottobre 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche di smettere immediatamente di trattare i dati degli utenti italiani. La società gestiva Clothoff, un’applicazione che spoglia le persone nelle fotografie.
Il provvedimento — una limitazione provvisoria del trattamento, adottata in via d’urgenza — descrive un servizio che consente «a chiunque, inclusi i minorenni» di generare immagini di nudo «partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta». L’Autorità ha contestualmente aperto un’indagine su tutte le applicazioni di nudificazione, motivandola con «i numerosi e recenti fatti di cronaca nazionale» da cui emerge un «vero e proprio allarme sociale».
Quei fatti di cronaca, in Italia, hanno spesso l’indirizzo di una scuola. Già nel 2023 due studenti di una scuola media di Roma erano stati fermati per aver diffuso sui social immagini di alcune compagne generate con un’app dello stesso tipo.
Dal 2 dicembre quelle applicazioni saranno vietate in tutta l’Unione europea. Non per via interpretativa: per divieto espresso, iscritto nell’articolo che elenca le pratiche proibite in assoluto.
Che cosa dice il testo
Il Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 — l’Omnibus digitale sull’IA, in Gazzetta ufficiale dal 24 luglio — inserisce due nuove lettere nell’articolo 5 dell’AI Act.
La prima vieta «l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che genera o manipola immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o di una persona fisica riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti», in assenza di un consenso «liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile». La seconda estende il divieto ai sistemi che generano materiale di abuso sessuale su minori ai sensi della direttiva 2011/93/UE, compreso quello interamente sintetico.
Nei considerando il legislatore mette per iscritto una qualificazione che vale più di molti commenti: il materiale intimo non consensuale «costituisce una forma di violenza e abuso sessuali nei confronti delle persone, in particolare le donne», e la diffusione di queste tecnologie, «spesso descritte come applicazioni di nudificazione», ha reso «urgente» un divieto esplicito.
Ma in Italia era già reato
Qui si apre la domanda che riguarda direttamente il nostro ordinamento. Perché in Italia diffondere quelle immagini è già un delitto, e lo è da prima che l’Europa se ne occupasse.
La legge 23 settembre 2025, n. 132 — primo testo organico italiano sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025 — ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-quater, «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale». Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde senza consenso immagini, video o voci alterati con l’IA e idonei a ingannare sulla loro genuinità, arrecando un danno ingiusto alla persona rappresentata. Si procede a querela, ma d’ufficio quando la vittima è minorenne o incapace. L’Italia è stata il primo Paese europeo a dotarsi di una fattispecie penale specifica per i deepfake.
Se il fatto è già reato, che cosa aggiunge il divieto europeo?
Cambia il bersaglio. L’articolo 612-quater colpisce chi diffonde: il ragazzo che manda l’immagine nella chat di classe. Il provvedimento del Garante ha potuto fermare Clothoff, ma attraverso lo strumento che aveva a disposizione — la protezione dei dati personali — e non perché quel servizio fosse in sé vietato. Il divieto europeo, invece, colpisce a monte: l’immissione sul mercato e la messa in servizio del sistema. Non chi usa lo strumento: chi lo costruisce e lo vende.
È una differenza pratica, non concettuale. Nel caso della scuola media romana furono fermati due tredicenni. A dicembre il primo responsabile diventa chi ha messo l’applicazione a loro disposizione.
Con un limite che va detto, perché il regolamento lo scrive subito dopo. Il divieto opera solo se la generazione di quel materiale è la finalità prevista del sistema, oppure se progettazione, addestramento e funzionalità la rendono «ragionevolmente prevedibile e riproducibile, senza richiedere modifiche tecniche significative» e mancano «misure tecniche di sicurezza ragionevoli e adeguate» per impedirla. Non è messo al bando qualunque modello generativo che, forzato abbastanza, possa produrre un’immagine del genere: sono messe al bando le applicazioni costruite per farlo e quelle che lo rendono facile senza barriere. È un compromesso, e conviene chiamarlo così.
L’altra metà del regolamento
Lo stesso testo che introduce quei divieti ne rinvia molti altri.
L’AI Act fissava al 2 agosto 2026 l’entrata in applicazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio. L’Omnibus li sposta al 2 dicembre 2027 per i sistemi elencati nell’allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli integrati in prodotti già regolati. Per l’allegato III si tratta di sedici mesi in più — e l’allegato III non è un elenco marginale: comprende i sistemi usati nell’istruzione, dalle ammissioni al monitoraggio degli esami, e nell’occupazione, dalla selezione del personale alle decisioni sui licenziamenti.
La motivazione ufficiale sta nel considerando 40 e non chiama in causa le imprese: il rinvio dipende dal «ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi» e dal «ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti». L’Unione ha rinviato perché non erano pronti gli Stati.
L’Italia, sulla carta, era tra quelli che si erano mossi: la stessa legge 132 del 2025 aveva designato l’Agenzia per l’Italia digitale come autorità di notifica e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità di vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori. Designare un’autorità e metterla in condizione di vigilare, però, non sono la stessa cosa, ed è su questo secondo passaggio che si misurerà la differenza.
Resta il punto da cui siamo partiti. La società che gestiva Clothoff ha sede nelle Isole Vergini Britanniche. Un divieto europeo vale per chi immette un sistema sul mercato dell’Unione, e dal 2 dicembre quel divieto c’è. Quanto valga dipenderà da quanto si riesce a farlo rispettare da chi opera a quattromila miglia di distanza.
Fonti
- Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 luglio 2026 (Omnibus digitale sull’IA), in GUUE Serie L del 24 luglio 2026 — articolo 5 come modificato, considerando 11 e 40, articolo 113
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), allegato III, punti 3 e 4
- Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in vigore dal 10 ottobre 2025 — articolo 612-quater del codice penale e designazione di AgID e ACN quali autorità nazionali
- Garante per la protezione dei dati personali, comunicato stampa Deepfake, Garante: stop a Clothoff, l’app che spoglia le persone, Roma, 3 ottobre 2025
- European Digital Rights (EDRi) e noyb, prese di posizione sull’Omnibus digitale; Corporate Europe Observatory e LobbyControl, ricostruzione dell’attività di lobbying sul testo
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