La Corte europea dei diritti dell’uomo non è un tribunale d’appello e non rivede le sentenze dei giudici nazionali. Il suo compito è verificare se gli Stati abbiano rispettato i diritti garantiti dalla Convenzione europea, intervenendo quando leggi, processi o decisioni pubbliche li violano. Ecco come funziona, quando si può ricorrere e quali sono le sentenze che hanno cambiato anche l’Italia.
Negli ultimi decenni la Corte di Strasburgo è intervenuta su questioni decisive per l’Italia – dal sovraffollamento delle carceri alla durata dei processi, dalla violenza domestica all’ergastolo ostativo, fino alla tutela dell’ambiente e ai poteri delle commissioni parlamentari d’inchiesta – ma il suo compito non è tanto quello di stabilire chi abbia ragione o torto in una causa già decisa. Il suo ruolo è piuttosto quello di verificare che lo Stato, nell’esercizio dei suoi poteri, abbia rispettato i diritti fondamentali sanciti nella Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e nei rispettivi protocolli.
Capire questa differenza aiuta a capire perché la Corte sia così importante e, allo stesso tempo, perché non possa mai essere considerata un “quarto grado di giudizio”.
Strasburgo non rifà i processi
La Corte europea dei diritti dell’uomo, spesso indicata con l’acronimo CEDU o Corte EDU, non è un giudice d’appello delle sentenze italiane. Non riascolta i testimoni, non rivaluta le prove, non decide se una persona sia colpevole o innocente. Controlla invece se uno Stato – attraverso le proprie leggi, i propri tribunali o la propria pubblica amministrazione – abbia violato uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: tra questi, il diritto a un processo equo, la libertà di espressione, il rispetto della vita privata e familiare, il divieto di trattamenti disumani o degradanti.
La Corte interviene principalmente dopo che sono state percorse tutte le vie disponibili nel proprio Paese. E, comunque, anche allora non “rifà” il processo. Chi ha perso una causa non può chiedere a Strasburgo di vincerla, ma può domandare che venga accertato se, durante quel procedimento, siano stati violati i suoi diritti convenzionali. E se la Corte riconosce una violazione, non annulla automaticamente la sentenza italiana. Può, però, condannare lo Stato a versare un risarcimento e imporgli, sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di adottare le misure necessarie per rimediare al problema. Misure che, in alcuni casi, possono portare anche alla riapertura del processo secondo le regole previste dall’ordinamento nazionale.
Com’è composta la Corte?
La Corte è composta da un giudice per ciascuno dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa – un’organizzazione distinta dall’Unione europea – eletto per nove anni non rinnovabili dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Il giudice italiano in carica è il magistrato Raffaele Sabato, eletto nel gennaio 2019. Le questioni più semplici possono essere decise da un giudice unico o da un comitato di tre magistrati; la maggior parte dei casi è affidata a una Camera di sette giudici; le vicende più delicate – o i casi rinviati su richiesta di una delle parti dopo una sentenza di Camera – arrivano alla Grande Camera, composta da diciassette giudici: la formazione che, come vedremo, si è pronunciata pochi giorni fa, il 7 luglio 2026, su un caso italiano di grande rilievo.
Un tribunale nato dalle macerie della guerra
Per comprendere il ruolo della Corte bisogna tornare alla fine della Seconda guerra mondiale. Nel 1949 dieci Paesi europei fondano a Londra il Consiglio d’Europa, con un obiettivo ambizioso: impedire che il continente ripiombasse nella dittatura e nella violenza, costruendo uno spazio comune fondato sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sul rispetto della persona. È in questo contesto che, il 4 novembre 1950, a Roma, viene firmata la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: per la prima volta un gruppo di Stati sovrani accetta che un tribunale internazionale possa giudicare il proprio comportamento nei confronti dei propri stessi cittadini.
La Convenzione entra in vigore nel 1953 – l’Italia la ratifica nel 1955, con la legge 4 agosto 1955 n. 848 – e la Corte comincia a operare a Strasburgo nel 1959. All’inizio, però, il sistema è molto più macchinoso di oggi e l’accesso dei cittadini alla Corte meno diretto: per decenni sono soprattutto gli Stati, non i singoli, a poter portare un caso davanti alla Corte vera e propria.
La svolta arriva nel 1998, quando il ricorso individuale diretto – la possibilità per qualunque persona di rivolgersi da sola alla Corte – smette di essere una facoltà discrezionale degli Stati e diventa un diritto riconosciuto a chiunque. Da quel momento, in un certo senso, la Corte diventa “vittima del proprio successo”: aprirsi a milioni di potenziali ricorrenti significa anche vedersi sommergere di ricorsi, tanto che negli anni successivi gli Stati membri hanno dovuto intervenire più volte per introdurre filtri e procedure più rapide capaci di smaltire l’arretrato.
Nel frattempo, la geografia del sistema è cambiata più volte: con la caduta del Muro di Berlino, negli anni Novanta, il numero degli Stati membri quasi raddoppia con l’ingresso delle nuove democrazie dell’Europa centro-orientale; nel marzo 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina, la Russia viene invece espulsa dal Consiglio d’Europa e cessa di far parte del sistema.
Alcune sentenze che hanno cambiato l’Italia
Nel tempo la Corte è divenuta, sempre più, uno “strumento vivente”, capace di adattarsi ai cambiamenti della società. Molte decisioni riguardanti l’Italia non si sono limitate a riconoscere l’ingiustizia subita da una singola persona: hanno portato alla luce problemi strutturali dell’ordinamento, spingendo il legislatore e le istituzioni a intervenire. Vale la pena ripercorrerne alcune tra le più significative.
Processi troppo lunghi
Nel 1999 la Corte, con una serie di sentenze – tra cui Bottazzi contro Italia – arriva a stabilire che l’eccessiva durata dei processi italiani non è una serie di episodi isolati, ma una “prassi incompatibile con la Convenzione”. Si arriva così, nel 2001, alla legge Pinto, che prevede un indennizzo per chi subisce un processo irragionevolmente lungo. Negli anni successivi Strasburgo ha continuato a segnalarne i limiti di accessibilità e tempestività, contribuendo a mantenere alta la pressione per una giustizia più rapida, fino alle riforme più recenti del processo civile.
Carceri sovraffollate
Nel 2013, con Torreggiani e altri contro Italia, la Grande Camera affronta il sovraffollamento delle prigioni italiane. Molti detenuti disponevano di meno di tre metri quadrati di spazio personale; soglia sotto la quale la Corte presume automaticamente una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti. All’Italia viene dato un anno per introdurre rimedi efficaci, pena la perdita della facoltà di opporsi alle centinaia di ricorsi analoghi già pendenti: ne seguono misure destinate a ridurre la popolazione carceraria e nuovi strumenti di tutela per i detenuti.
Violenza domestica
Nel caso Talpis contro Italia, nel 2017, la Corte condanna il nostro Paese per non aver protetto adeguatamente una donna e la sua famiglia, nonostante le autorità fossero già a conoscenza della situazione di pericolo. La sentenza riconosce nell’inerzia delle istituzioni anche una forma di discriminazione di genere, applicando per la prima volta in un caso italiano il divieto di discriminazione in combinazione con il diritto alla vita.
Terra dei fuochi
Nel gennaio 2025, con Cannavacciuolo e altri contro Italia, la Corte affronta la crisi ambientale della “terra dei fuochi”, dove per anni gli abitanti della Regione Campania sono stati e sono esposti ai rischi provocati dallo smaltimento e dalla combustione illegale di rifiuti tossici. In tal caso la Corte afferma un principio importante: lo Stato non deve necessariamente attendere che il danno alla salute si sia già verificato. Quando esiste un rischio serio per la vita, e le autorità ne sono consapevoli, nasce già un preciso obbligo di protezione.
Più di recente. I limiti dell’autodichia
Un’altra decisione di grande rilievo, arrivata solo pochi giorni fa, riguarda il caso Grande Oriente d’Italia contro Italia. Nel 2017 la Commissione parlamentare antimafia, durante un’inchiesta sui rapporti tra criminalità organizzata e massoneria, ordinò – di propria autorità, senza passare da alcun giudice – la perquisizione della sede del Grande Oriente d’Italia e il sequestro delle liste con i nomi di circa seimila iscritti alle logge di Sicilia e Calabria, oltre a computer e altro materiale informatico. L’associazione contestò la misura come sproporzionata e priva di garanzie adeguate.
Il nodo centrale riguardava l’autonomia del Parlamento: in Italia gli atti delle commissioni d’inchiesta sono tradizionalmente sottratti al controllo dei giudici ordinari, perché considerati espressione diretta del potere parlamentare: quella che si chiama, tecnicamente, autodichia. La Corte europea non ha completamente negato questa autonomia. Ha però indicato un limite preciso: quando una commissione esercita poteri coercitivi, come una perquisizione o un sequestro, e incide sui diritti di persone o organizzazioni esterne al Parlamento, non può restare completamente immune da ogni controllo. Serve una garanzia contro possibili abusi – un’autorizzazione preventiva o un riesame successivo, affidata a un giudice o a un altro organo imparziale – e la scelta dello strumento spetta allo Stato, ma un controllo deve esistere. E più in generale: ogniqualvolta un organo costituzionale esercita poteri capaci di incidere direttamente sui diritti di soggetti terzi estranei al suo funzionamento interno, deve esistere un controllo imparziale a tutela di quei diritti.
Anche in questo caso Strasburgo non ha giudicato l’utilità dell’inchiesta antimafia, né si è sostituita alla Commissione: ha valutato soltanto se il sistema italiano offrisse protezioni sufficienti contro decisioni arbitrarie. È proprio questo il cuore del suo lavoro: controllare le regole del gioco, senza sostituirsi a chi deve giocare la partita.
Una garanzia
È con questa consapevolezza che dovrebbe essere compreso il ruolo della Corte.
Strasburgo non è il luogo delle rivincite giudiziarie. Tuttavia, è il luogo in cui si controlla che anche lo Stato, quando giudica, legifera o esercita il proprio potere, rispetti i limiti fissati dai diritti fondamentali. Ed è proprio questa funzione – meno spettacolare di un nuovo processo, ma molto più profonda – ad aver reso la Corte europea dei diritti dell’uomo uno dei principali pilastri della democrazia.
Per dettagli su come funziona la Corte EDU: La CEDU in 50 domande Per le sentenze della Corte EDU si può consultare la banca dati HUDOC
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