L’Antitrust sanziona Atac. L’accusa è quella di aver messo in atto “una pratica commerciale scorretta nell’offerta del servizio pubblico di trasporto ferroviario nell’area metropolitana di Roma”. Nello specifico, l’azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma, secondo l’Antitrust, ha fornito informazioni non corrispondenti al vero, riguardanti l’Orario Ufficiale diffuso presso le stazioni e nel sito Internet www.atac.roma.it. L’offerta di servizi di trasporto frequente e cospicua, a fronte della sistematica e persistente soppressione di molte corse programmate e la omessa informazione preventiva ai consumatori in merito alle soppressioni previste, è costata all’Atac una  multa da 3,6 milioni di euro. La decisione è stata presa a conclusione dell’istruttoria avviata d’ufficio lo scorso mese di novembre.

Le corse che hanno messo con le spalle al muro l’azienda,  riguardano le direttrici Roma – Lido di Ostia, Roma — Civita Castellana – Viterbo (le due più importanti tratte pendolari italiane) e Roma — Giardinetti – Pantano – interessando complessivamente un’area di circa 140 km, e trasportando quotidianamente oltre 200.000 utenti.

Nel corso del procedimento sono emerse la persistenza e la significatività del fenomeno relativo alla mancata effettuazione di molte corse programmate, dal 2010 ad oggi, che nella maggior parte del periodo ha raggiunto un’incidenza ben superiore a quella considerata fisiologica. Le evidenze dimostrano che tali soppressioni sono dipese in larga misura da motivi riconducibili a dirette responsabilità di ATAC che, in tal modo, ha falsato le aspettative degli utenti/consumatori e le loro decisioni relative alla mobilità quotidiana, in particolare di tipo pendolare, basate sugli orari e le frequenze del servizio atteso da ATAC secondo appunto quanto indicato nell’Orario Ufficiale.

L’ATAC doveva informare preventivamente i consumatori circa la sistematica diminuzione delle corse e invece non lo ha fatto ne mediante il sito internet, ne tanto meno aggiornando l’orario ufficiale diffuso presso le stazioni. Tali condotte, responsabili di notevoli disagi ai consumatori che si sono protratti dal 2010 ad oggi, sono state sanzionate in quanto ingannevoli ed omissive, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

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